1) La ricerca negli Archivi di Stato è libera e gratuita.
2) Per eseguire ricerche nella sala di studio è necessaria l’autorizzazione della Direzione; l’autorizzazione è valida per l’anno solare in corso ed è strettamente personale.
3) Al momento della presentazione della domanda deve essere esibito un documento di identità i cui estremi saranno trascritti sulla domanda stessa.
4) Nella domanda il richiedente deve specificare l’argomento della propria ricerca.
5) E’ vietato introdurre nella sala di studio borse, cartelle ed altri contenitori. Sono possibili controlli e ispezioni in entrata e uscita, e l’uso di impianti di telesorveglianza.
6) Lo studioso è tenuto ad apporre la propria firma in forma leggibile sul registro delle presenze giornaliere.
7) Nelle sale di studio e nelle immediate vicinanze si deve osservare il massimo silenzio.
8) Gli inventari e gli strumenti di corredo sono liberamente consultabili da parte degli studiosi, che provvederanno a ricollocarli al posto dopo la consultazione. Non è consentito portare fuori della sala inventari senza autorizzazione.
9) Gli studiosi sono tenuti ad osservare le procedure di controllo del materiale archivistico stabilite dalla Direzione.
10) E’ vietata qualsiasi azione che possa pregiudicare l’integrità del materiale documentario. In particolare è vietato l’uso di stilografiche o altre penne ad inchiostro. Non è consentito apporre segni o numerazioni sulle carte.
11) Non è consentito in alcun modo alterare l’ordine delle carte e degli inserti delle buste di carte sciolte.
12) È consentita la consultazione di un solo pezzo per volta.
13) Si raccomanda di utilizzare con la dovuta attenzione le attrezzature presenti, in particolare i lettori di microfilm, per l’uso dei quali ci si può rivolgere al personale addetto alla sorveglianza.
14) I documenti possono essere mantenuti in deposito a disposizione dello studioso che li ha richiesti. La consultazione continuativa di un documento da parte della stessa persona non può superare la durata di un mese. La consultazione dei documenti è strettamente personale e non è consentito scambiarsi le unità documentarie senza autorizzazione scritta del funzionario di sala.
15) La Direzione può escludere dalla consultazione e/o dalla fotoriproduzione di documenti il cui stato di conservazione renda necessario tale provvedimento.
16) E’ obbligatoria la citazione della fonte (ivi compresi gli strumenti di ricerca quando se ne riporti il testo o una sua parte).
17) Si ricorda che il rispetto del diritto di autore è responsabilità dello studioso.
18) La richiesta di consultazione di documenti riservati va indirizzata alla Prefettura competente.
19) Gli studiosi possono consultare, compilando la richiesta sugli appositi moduli, il materiale della biblioteca interna dell’Istituto necessario alle loro ricerche, fatta salva in qualunque momento la priorità di utilizzazione dei volumi per uso del personale interno.
20) Lo studioso che utilizza materiale documentario dell’Archivio di Stato si impegna a consegnare una copia dell’eventuale pubblicazione o copia della tesi; per quest’ultima lo studioso può stabilire le condizioni d’uso.
21) Gli utenti dell’Archivio per motivi non di studio sono tenuti al rispetto delle disposizioni del presente regolamento in quanto applicabili.
22) Per quanto non precisato nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia di Archivi di Stato (R.D. 1163/1911, D.P.R. 1409/1963, D.P.R 854/1975, L. n° 281 del 1999, D.P.R. n° 490 del 1999).