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Archivio di Stato di Rovigo

Norme sulla consultabilità dei documenti

I documenti conservati negli Archivi di Stato sono liberamente consultabili - art. 122, Titolo II - Capo III del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42).

Fanno eccezione:

  • quelli di carattere riservato relativi alla politica estera e interna dello Stato, che diventano liberamente consultabili 50 anni dopo la loro data
  • quelli contenenti i dati «sensibili» delle persone private (idonei a rivelare l'origine razziale e etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, politiche nonchè l'adesione ad associazioni e a partiti e sindacati ) limitatamente agli ultimi 40 anni e salvo che la persona ne abbia fatto dichiarata o implicita ammissione
  • i documenti riguardanti lo stato di salute, le abitudini sessuali e i rapporti riservati di tipo familiare, nei limiti di 70 anni
  • per le sentenze vedi la Circolare n. 35 del 26/06/2024 della DG-A.


Ad una identica disciplina sono assoggettati i documenti conservati negli archivi storici degli enti pubblici. L'articolo 124 del Codice comma 2 Titolo II - Capo III ha inoltre previsto che la consultazione di documenti a fini storici possa avvenire anche negli archivi correnti e di deposito delle pubbliche amministrazioni. Tale diritto è regolato dagli enti e istituti medesimi, sulla base di indirizzi generali stabiliti dal Ministero. Lo stesso dicasi per gli archivi degli enti pubblici territoriali. Tale diritto si aggiunge a quello di accesso agli atti amministrativi previsto dalla già ricordata legge n° 241/1990 ( vedi il citato art. 122-comma 2).

E' infine prevista, dall'art. 123, comma 1- Titolo II - Capo III, del Codice la possibilità di autorizzare, con particolari procedure e cautele, la consultazione di documenti di carattere riservato prima della scadenza dei termini.

Per motivi di studio è possibile quindi richiedere la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato prima della scadenza dei temini.
La domanda dovrà essere indirizzata al Direttore dell'Archivio di Stato per essere trasmessa, corredata dal suo parere, alla Commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti d'archivio riservati (at. 8 del Decreto legislativo n.281 del 30.7.1999).

Gli studiosi sono tenuti al rispetto delle Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica, Allegato 1 della Delibera 19 dicembre 2018 n. 513 del Garante per la protezione dei dati personali.



Ultimo aggiornamento: 13/06/2024