Accesso agli atti
L'accesso ai documenti amministrativi è disciplinato dal capo V della legge n. 241/1990 e ss. mm. ii.
Può essere richiesto da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso; per richiedere l'accesso ai documenti amministrativi, il richiedente deve pertanto indicare con precisione la motivazione e l'Ufficio valuterà quindi l'accoglimento o meno della richiesta e la necessità di avvisare eventuali controinteressati.
I termini del procedimento sono di 30 giorni, salvo le sospensioni dovute alle comunicazioni ai controinteressati, e vale il silenzio diniego, l'Amministrazione può anche disporre il differimento dell'accesso; contro il diniego dell'accesso, espresso o tacito, o il suo differimento, il richiedente può ricorrere alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
Accesso civico semplice
L'accesso civico semplice è disciplinato dall'art. 5, c. 1 del decreto legislativo n. 33/2013 e ss. mm. ii. e prevede la possibilità per chiunque di richiedere dati per cui sia prevista l'obbligatoria pubblicazione sul sito web e che l'Amministrazione abbia omesso di pubblicare.
In seguito alla richiesta, i dati omessi saranno pubblicati sul sito e ne verrà data comunicazione al richiedente.
All'accesso civico semplice è dedicata una apposita pagina sul sito web del Ministero della Cultura.
Accesso civico generalizzato
L'accesso civico generalizzato è disciplinato dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 e ss. mm. ii. e prevede che chiunque possa richiedere alle pubbliche amministrazioni dati ulteriori rispetto a quelli per cui esista un obbligo di pubblicazione, purché ciò non sia di pregiudizio concreto alla tutela degli interessi pubblici e privati indicati dall'art. 5bis e a condizione che la richiesta sia ragionevole, cioè non pregiudichi in modo serio e immediato il buon funzionamento dell’amministrazione, secondo quanto precisato nelle apposite FAQ de Ministero della Pubblica Amministrazione.
Il richiedente deve indicare i dati, le informazioni o i documenti richiesti, senza necessità di specificare una motivazione; l'Ufficio valuterà quindi l'accoglimento o meno della richiesta e la necessità di avvisare eventuali controinteressati.
I termini del procedimento sono di 30 giorni, salvo le sospensioni dovute alle comunicazioni ai controinteressati, e il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato.
All'accesso civico generalizzato è dedicata una apposita pagina sul sito web del Ministero della Cultura.